Con l’ordinanza n 6/2015 la Capitaneria di Porto di Chioggia ha ritenuto opportuno procedere ad una temporanea rideterminazione dei limiti di pescaggio massimo consentito alle navi in ingresso ed uscita dal porto di Chioggia, nelle more dei provvedimenti e delle verifiche richieste dalla locale Corporazione Piloti. Il tutto si è reso necessario dopo l’ennesimo incagliamento di una nave nei pressi del Forte di San Felice cui si è reso necessario compiere delle operazioni di allibaggio per poterla disincagliare dalla secca.
Il pescaggio massimo di 7 mt. indicato nel “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia” approvato con l’ordinanza n° 20/2011 è da intendersi temporaneamente ridotto come di seguito indicato:
- orario diurno: pescaggio massimo consentito mt. 6,50, con le manovre delle unità superiori ai 6 mt di pescaggio da effettuarsi in condizioni meteomarine e di marea favorevole;
- orario notturno (inteso come arco di tempo compreso a partire da 30 minuti prima del tramonto e sino a 30 minuti dopo il sorgere del sole): pescaggio massimo consentito mt. 6 .
Facendo salve le restanti disposizioni vigenti, resta inteso che l’accesso, l’approdo e l’uscita delle navi potranno essere limitati con pescaggi minori a quelli previsti in relazione alle effettive condizioni meteo marine in atto, tenendo conto che i rilievi batimetrici indicati sono riferiti al livello medio mare.
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