Vuoi conseguire l’attestato di esperto velista? Ecco come fare

Non per tutti è semplice conseguire il titolo di esperto velista. Spesso le informazioni che vengono diffuse, secondo le quali il titolo sia conseguibile solo da tesserati FIV o LNI da un certo numero di anni, non sono corrette.

L’art. 42 comma 6 del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto, stabilisce requisiti e modalità per il conseguimento del titolo che abitlità all’insegnamento della pratica di vela.

Giustamente, è prevista la possibilità per chi non ha tessere di essere sottoposto ad un esame col quale una commissione verifica la preparazione dei candidati e la loro capacità all’insegnamento.

L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è prescritto venga svolta, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 6, del Decreto n. 146 del 29 luglio 2008 (Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto), da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Lega Navale Italiana o dalla Federazione Italiana Vela. I soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, aspirino al particolare riconoscimento, dovranno avanzare domanda alla LNI o alla FIV e superare le prove di accertamento della conoscenza e dell’esperienza tecnico-velica previste, secondo quanto indicato dalla presente normativa.

Possono avanzare domanda di essere ammessi all’esame per il riconoscimento della idoneità all’insegnamento, coloro che sono in possesso dei sottonotati requisiti: • cittadinanza italiana o dell’Unione Europea; • 25 anni di età; • possesso della patente nautica a vela senza alcun limite dalla costa, da almeno 5 anni;

L’avvio e lo svolgimento degli esami di accertamento tese al rilascio dell’attestato che abilita la persona all’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela, saranno regolate tramite bandi emanati a livello nazionale con cadenza semestrale (di massima nel mese di Marzo e nel mese di Settembre) dalla Lega Navale Italiana e/o dalla Federazione Italiana Vela che per l’esigenza si coordineranno di volta in volta tra di loro o con bandi emanati a livello regionale per quanto riguarda la Lega Navale Italiana dai rispettivi Delegati Regionali, sotto la supervisione della Presidenza Nazionale. Il Bando (fac-simile in Annesso, nella duplice versione nazionale “1” e regionale “1-bis”) conterrà tutte le disposizioni necessarie a chiarire le modalità di inoltro delle domande di ammissione agli esami e di successivo loro svolgimento. Le domande di ammissione agli esami (redatte secondo il fac-simile in Annesso 2) dovranno essere indirizzate alla Presidenza Nazionale della L.N.I. o della F.I.V. secondo quanto specificato dal Bando o nel caso di bandi regionali, al Delegato Regionale originatore del Bando.

Gli esami saranno tesi a verificare le conoscenze teoriche e pratiche delle tecniche di base della navigazione a vela e in particolare: • la conoscenza della struttura e del funzionamento di una barca a vela, del modo di condurla alle varie andature, la conoscenza delle opportune manovre di emergenza nei vari casi in cui esse sono necessarie, nonché degli elementi di base della meteorologia, del pronto soccorso e della normativa vigente in materia di diporto; • la capacità di operare in un contesto di delicato spessore sotto il profilo meramente didattico, anche al fine di tutelare gli interessi pubblici coinvolti. Saranno condotti da una Commissione presieduta dal Delegato Regionale e/o dal Presidente di zona interessato, e formata, in relazione al numero degli esaminandi, da 2, 3 o 4 Esperti Velisti della L.N.I. o della F.I.V. e si svolgeranno nel corso del fine settimana prefissato nelle sedi che saranno stabilite di volta in volta in base al numero ed alla provenienza delle domande.

Al termine della prova la Commissione stabilirà l’idoneità o meno del candidato in base alla valutazione del “test scritto”, della “prova di istruzione in aula” e in base alla “prova pratica in mare”. Il riconoscimento finale di idoneità del candidato sarà assegnato se: • avrà risposto correttamente a 35 domande su 50 nel test scritto; • avrà riportato il giudizio di “idoneità” nella prova di istruzione in aula; • avrà riportato il giudizio di “idoneità” nella prova pratica in mare. Relativo verbale riportante gli esiti dell’esame, firmato dai componenti della Commissione, dovrà essere trasmesso alle Presidenze Nazionali che provvederanno ad inviare agli interessati gli attestati che abilitano all’attività di insegnamento (come da Annesso 4). c. L’accertamento dell’idoneità per coloro che hanno svolto attività di insegnamento documentata, prima dell’entrata in vigore del D.M. 146/2008, potrà essere verificata con un colloquio diretto, senza il tramite del superamento dell’esame. L’attività di insegnamento pregressa dovrà essere comprovata da specifica documentazione relativa al rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa con una o più scuole nautiche, derivante da atti che nel diritto ne attestino l’efficacia. Nel caso di titolare di scuola nautica è richiesto che l’insegnamento sia comprovato dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività, rilasciato dall’Autorità competente ai sensi del D.P.R. 431/97, dalla quale risulti che il titolare era indicato quale insegnante della stessa scuola.

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