“Saluto con grande soddisfazione la chiusura di questo percorso che ho contribuito a promuovere e a rendere il più celere possibile – afferma l’assessore ai trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti –: oggi il Consiglio Metropolitano di Venezia ha finalmente approvato le proposte di modifica del regolamento, già condivise con la Commissione Consiliare regionale e approvate dalla Conferenza dei Servizi nelle scorse settimane”.
Alla Conferenza dei servizi, oltre alla Regione, hanno partecipato la Capitaneria di Porto, la Motorizzazione Civile, l’Autorità Portuale, il Comune di Venezia, il Comune di Chioggia, la Città Metropolitana.
“Con queste modifiche al regolamento – precisa l’assessore – siamo in grado di conciliare le richieste di semplificazione e di proroga dei termini, avanzate dai cittadini, con la necessità, rappresentata da più parti, di garantire un registro dei natanti aggiornato ed efficace”.
Ricordiamo i punti salienti:
– portare la validità temporale dei contrassegni da 4 a 8 anni;
– introdurre la convalida del contrassegno mediante strumenti informatici on line;
– consentire a chi non ha ancora convalidato il contrassegno di farlo nei prossimi tre anni, individuando ulteriori “finestre temporali” (tre scadenze);
– prevedere che i contrassegni già convalidati, cioè quelli dei proprietari che hanno rispettato le scadenze fissate dalla norma, siano validi per otto anni a partire dalla data dell’ultima “finestra temporale” individuata.
“Auspico che vi sia ora una capillare diffusione delle novità introdotte – conclude De Berti – e sia definitivamente archiviata un’assurda vicenda di burocrazia che ha visto, loro malgrado, coinvolti migliaia di diportisti”.
La modifica del regolamento ha lo scopo di semplificare la procedura amministrativa per migliaia di proprietari di natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP circolanti nella laguna veneta, a seguito delle modifiche introdotte nel giugno del 2014 da una delibera del soppresso Consiglio Provinciale di Venezia.
art. 32 del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale in laguna veneta
Testo approvato Consiglio Metropolitano 29 giugno 2016
Art. 32 del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta. Contrassegni di identificazione delle unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri.
1. Ai fini della sicurezza, per essere ammesse alla navigazione nella laguna veneta, ad eccezione delle acque portuali, le unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri (natanti da diporto), con potenza complessiva installata superiore a 7,36 kW (10 HP), devono essere munite di contrassegni di identificazione che permettano di risalire all’intestatario, responsabile della navigazione. I contrassegni hanno durata di OTTO ANNI dalla data di emissione o di convalida; sono soggetti a convalida non oltre tre mesi dalla scadenza, anche per via telematica.2. I contrassegni di identificazione consistono in due targhe e sono contraddistinti da un medesimo codice alfanumerico: essi devono essere stabilmente applicati su ambedue i fianchi poppieri e mantenuti visibili.3. I contrassegni portano su fondo bianco retroriflettente lettere e cifre di colore nero, di altezza pari a 10 cm e corpo proporzionato. Il codice alfanumerico è costituito dalla sigla LV e da un gruppo di numeri progressivo.
4. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate all’Ispettorato di Porto di Venezia, che ne determina il prezzo di vendita.
5. I contrassegni devono essere richiesti all’Ispettorato di Porto di Venezia.
6. I contrassegni sono strettamente legati alla persona intestataria e non seguono le vicende giuridiche dell’unità. Gli stessi contrassegni permettono all’intestatario di navigare con differenti unità, assumendone la responsabilità. A tal fine, unitamente ai contrassegni, viene rilasciato al responsabile della navigazione un documento di accompagnamento in cui vengono riportati, oltre al codice alfanumerico, le sue generalità e le caratteristiche della e/o delle ’unità a cui sono applicati;: esso deve essere sempre aggiornato e conservato a bordo da parte del conduttore, nonché esibito su richiesta delle autorità competenti.
7. Per le unità da diporto che si trovino a navigare occasionalmente nella laguna veneta, per periodi non superiori a trenta giorni, vengono predisposti appositi contrassegni provvisori il cui codice alfanumerico è contraddistinto dalla lettera finale P, che vengono assegnati ai conduttori dietro il versamento di una cauzione da determinarsi come disposto al comma 4.
7 bis. Gli intestatari dei contrassegni rilasciati senza data di scadenza e non convalidati alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono provvedere alla relativa convalida entro i seguenti termini:
– entro il 30/09/2017 per i contrassegni con numerazione da LV00001 a LV18000;
– dal 01/10/2017 al 30/09/2018, per i contrassegni con numerazione da LV18001 a LV36000
– dal 01/10/2018 al 30/09/2019, per i contrassegni con numerazione da LV36001 in poi.7 ter. I contrassegni convalidati ai sensi del comma 7 bis ed i contrassegni convalidati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere nuovamente convalidati entro il 30/09/2027 ed avranno validità di otto anni a decorrere dal suddetto termine.
8. L’inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti viene sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 171/2005