L’attività istituzionale di Confindustria Nauticanei confronti dei governi regionali prosegue con successo: con un’ordinanza emessa in data di ieri 30 aprile, infatti, la Regione Siciliaconsente (art. 8) l’attività sportiva in forma individuale comprendendo tra questa anche, tra le altre alla disciplina della vela e la consegna delle imbarcazioni le attività di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro (articolo 9).
Tutte le attività devono essere effettuare nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione previste nel DPCM del 26 aprile scorso. L’ordinanza entra il vigore il 4 maggio prossimo e sarà in vigore fino al 17 maggio.
Il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, appresa la notizia dell’emissione dell’ordinanza, ha espresso l’apprezzamento per la decisione e ringraziato il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci per aver accolto le proposte avanzate dall’Associazione di Categoria nel dossier inviato alla regione Sicilia, nell’ambito del quale sono stati rappresentati tutti gli elementi tecnici e giuridici a sostegno della riapertura delle attività del diporto.
Sempre dal 4 maggio, in virtù delle disposizione del DPCM del 24 aprile scorso, potranno riaprire anche le attività dei mediatori e broker nautici su tutto il territorio nazionale.
A seguire il testo degli articoli d’interesse relativi alle disposizioni della Regione Sicilia. In allegato copia integrale dell’ordinanza della Regione Sicilia N.18 del 30 aprile 2020.
Art. 8
(attività sportiva)
È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficiente compresa la c.d.
pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 9
(disposizioni comuni per lo svolgimento delle produttive e commerciali)
b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19_ Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;