Al limite di velocità per le barche in laguna non è applicabile la tolleranza dei 5 chilometri così come avviene con il codice della strada. A dirlo è una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di un ricorso presentato dal Comune di Venezia.
“Se il limite di velocità è di 5 chilometri orari (come in questo caso), l’estendere analogicamente una riduzione di 5 chilometri orari alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore, vale esattamente quanto consentire alle autovetture un’andatura di 100 chilometri orari nei centri abitati in cui vige un limite di velocità di 50 chilometri orari“, si legge Inoltre, aggiunge la sentenza, va esclusa l’applicazione del Codice della strada per colmare le lacune della disciplina della navigazione.